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Adozioni

La materia delle adozioni di minori in Italia, è regolamentata dalla legge n° 184 del 1983 e s.m.i.
In caso d’adozione di uno o più minori, da parte di cittadini italiani residenti all’estero, viene applicato il comma 4 dell’art. 36 della Legge 184/83: “ L’adozione pronunciata dalla competente autorita’ di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purche’ conforme ai principi della Convenzione.”
I cittadini italiani residenti all’estero possono quindi presentare domanda di adozione internazionale rivolgendosi:

a) alle competenti autorità del Paese in cui vivono, a condizione di risiedervi in modo continuativo da 2 anni al momento dell’adozione (requisito per il successivo riconoscimento in Italia). L’Ufficio Stato Civile del Consolato Generale d’Italia a Marsiglia  rilascia, alle coppie che presentano istanza di adozione in Francia, “un certificato di legislazione” redatto in francese.

b) al Tribunale per i Minorenni dell’ultimo domicilio italiano dei coniugi. In mancanza di precedente domicilio, al Tribunale per i minorenni di Roma.

I requisiti richiesti dalla legge italiana per l’idoneità all’adozione sono indicati all’art.6 della suddetta legge. Tra questi si ricorda che:
– l’adozione e’ consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni;
– tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;
– i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare;
– l’eta’ degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu’ di quarantacinque anni l’eta’ dell’adottando.

Gli aspiranti genitori adottivi devono rivolgersi all’ufficio di cancelleria civile per presentare la “dichiarazione di disponibilità” all’adozione internazionale. Oltre alla dichiarazione, i richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti in carta semplice:

  • Certificato di nascita;
  • Stato di famiglia;
  • Dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei propri genitori, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (certificato di morte dei genitori se deceduti);
  • Certificato medico;
  • Certificazione relativa al reddito della coppia;
  • Certificato del Casellario giudiziale;
  • Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi non sussiste separazione personale neppure di fatto.

 

TRASCRIZIONE DI SENTENZE DI ADOZIONE STRANIERE

Le sentenze di adozioni pronunciate da Tribunali francesi in favore di cittadini italiani iscritti all’AIRE possono essere riconosciute e trascritte in Italia su domanda da presentarsi per il tramite di questo Consolato.
Nel caso di sentenza di adozione riguardante un minorenne, la procedura prevede l’invio della domanda al Tribunale per i Minorenni del Comune di iscrizione AIRE dell’adottante italiano, con successiva trascrizione nei registri di stato civile dello stesso comune a cura dello stesso Tribunale.
Nel caso di adozione riguardante un maggiorenne, la domanda è inviata sempre per il tramite del Consolato, al Comune iscrizione AIRE del genitore italiano o di uno dei genitori italiani a scelta.

Approfondimenti
  • statocivile.marsiglia@esteri.it