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CITTADINANZA ITALIANA  PER MATRIMONIO

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CONIUGI DI CITTADINI ITALIANI       (art.5 della legge 05.02.1992, n.91 e successive modifiche art 1 comma 11 della legge 15.7.2009 n.94)

 


Dal 1º agosto 2015 la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE online. Il portale in cui bisognerà registrarsi è https://cittadinanza.dlci.interno.it.


NB: si fa presente che il sito è esclusivamente in italiano. Questo Consolato Generale non potrà fornire traduzioni né aiuti nella compilazione della domanda.


La conoscenza della lingua italiana, pur non essendo un requisito per la concessione della cittadinanza del nostro Paese, rappresenta un elemento di grande rilievo dell’appartenenza alla comunità nazionale italiana. Si ricorda, peraltro, che, alla conclusione del processo di naturalizzazione, è fatto obbligo a tutti i richiedenti di pronunciare in italiano il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica.


Nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME – NOME – DATA DI NASCITA presenti sull’atto di nascita. Per le donne, non vanno inseriti i cognomi da sposata ma quelli da nubile. In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedure alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la funzione del menu “Cancella la registrazione al portale” ed effettuare successivamente una nuova registrazione.


Per inserire la domanda si dovrà selezionare la funzione 1 –“Gestione domanda” e selezionare il modello AE. Si dovranno compilare tutti i campi e caricare i 4 documenti obbligatori:


Questo Consolato Generale non potrà intervenire nella fase di registrazione e di inserimento dei propri dati sul portale del Ministero dell’Interno che mette a disposizione un manuale per l’utente “Sistema inoltro telematico ”.


Alla domanda dovranno essere allegati e inviati per via telematica :


 



  1.  estratto dell’atto di nascita rilasciato dal paese di origine completo di tutte le generalità (*)

  2. certificato penale del paese di nascita, o suo equivalente  e certificato penale per tutti i Paesi ove il richiedente ha avuto stabile residenza  ad eccezione dell’Italia.

  ( si ricorda che il certificato del casellario giudiziale francese (bulletin n. 3) è da richiedere al Casier Judiciaire National 44317 NANTES CEDEX (per posta) oppure https://www.cjn.justice.gouv.fr (domanda on line) e poi deve essere tradotto da un traduttore giurato ( la lista dei traduttori  si trova nel sito internet del Consolato di Marsiglia  www.consmarsiglia.esteri.it)


 



  1. la ricevuta del pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009, a favore del Ministero dell’Interno da effettuare sul conto corrente postale intestato a “Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza” Codice IBAN : IT54D0760103200000000809020, specificando la causale ( richiesta cittadinanza ex art. 5 legge 91/92 di inserire nome e cognome del richiedente….) con le seguenti modalità:

    a) bonifico estero – Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX;


    b) circuito EUROGIRO – Codice BIC/SWIFT:PIBPITRA.


POSTE ITALIANE Viale Europa 175 – ROMA



  1. un documento di riconoscimento ( è preferibile la fotocopia del passaporto in corso d’identità ( pagine con i dati personali, date di rilascio e scadenza)

 


(*) I documenti rilasciati dalle Autorità francesi non debbono essere legalizzati ma unicamente tradotti da un traduttore giurato. Sono esenti da legalizzazione i documenti rilasciati dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia,Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.


Gli atti e documenti rilasciati dagli altri Stati debbono essere legalizzati secondo le seguenti modalità :


a) per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’AJA la legalizzazione avviene presso le autorità locali con l’apposizione della Apostille;


b) per gli altri Paesi, la legalizzazione deve essere effettuata presso le competenti Autorità locali e successivamente presso le Autorità diplomatico-consolari italiane sul posto.


Tali documenti, dopo la loro legalizzazione, dovranno essere tradotti in lingua italiana da un traduttore giurato  presso il paese di origine con legalizzazione della firma da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana.


La domanda potrà essere:


1) Rifiutata


2) Accettata


3) Accettata con riserva.


 


L’interessato sarà avvisato tramite mail dell’accoglimento o meno dell’istanza. In caso di accettazione con riserva, l’interessato verrà informato dei nuovi documenti che dovrà produrre.  In quest’ultimo caso si possono inviare nuovi documenti ma non modificare la domanda.


Il termine per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 (D.P.R. 18 aprile 1994, n.362),  è di 730 giorni a partire dal giorno di inserimento online della domanda da parte del richiedente o nel caso di accettazione con riserva dalla data di invio del documento che completa la domanda.


Dopo l’avvio del procedimento il richiedente sarà convocato, con il coniuge cittadino italiano, da questo Consolato Generale al fine di verificare e acquisire ai propri atti la documentazione in originale già presentata per via telematica, nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà .


Il Decreto di concessione della cittadinanza italiana verrà notificato all’interessato/a mediante lettera raccomandata R.R; a tal fine si invitano coloro che dovessero variare indirizzo successivamente alla presentazione della domanda di volerlo tempestivamente comunicare per lettera all’Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale.


Entro sei mesi dalla notifica del Decreto di concessione della cittadinanza italiana, l’interessato/a dovrà presentarsi in Consolato per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana ed alle Sue leggi.