La legge di conversione del decreto legge n. 36/2025 ha introdotto la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992) per i minorenni stranieri nati all’estero a cui il genitore, cittadino per nascita, non abbia trasmesso automaticamente la cittadinanza in conseguenza dei limiti introdotti dalla recente modifica legislativa.
ATTENZIONE: questa procedura è riservata esclusivamente ai minori che non rientrano nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza elencati nella pagina Nascita del sito e che sono figli di almeno un genitore italiano per nascita (iure sanguinis).
Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:
• Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
• Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
• Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992)
• Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art 14, Legge 91/1992)
il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione resa dai genitori in Consolato.
REQUISITI:
• uno dei genitori è cittadino per nascita. Non opera quindi tale possibilità per i figli di cittadini diventati italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912).
• entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza da parte del figlio ENTRO TRE ANNI DALLA NASCITA (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
MODALITÀ:
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e deve essere resa personalmente in Consolato su appuntamento, da fissare inviando una mail a cittadinanza.marsiglia@esteri.it con oggetto “Richiesta Appuntamento – dichiarazione cittadinanza per figlio entro tre anni dalla nascita (o dal riconoscimento)” ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra.
Alla mail andrà allegata la seguente documentazione:
• Modulo di richiesta
• Atto di nascita ( consultare la pagina Nascita – sezione Che tipo di atto di nascita devo presentare?)
• Copia dei documenti di identità di entrambi i genitori
• Copia del documento di identità straniero del minore (o certificato di cittadinanza)
• Giustificativo di domicilio recente
A decorrere dal 1 gennaio 2026, le dichiarazioni di cittadinanza di cui sopra non sono più soggette al pagamento del contributo di 250 € a favore del Ministero dell’Interno. La Legge di Bilancio 2026 ha, infatti, previsto, con l’art. 1, comma 513, lettera b, la gratuità per tutte le istanze presentate a partire da tale data.
NORMA TRANSITORIA
È stata altresì introdotta una norma transitoria (art. 1 comma 1-ter D.L.36/2025) che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza in favore di minore figlio di cittadino/a, al quale non venga trasmessa automaticamente la cittadinanza, allorché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
• minore età del figlio alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025);
• genitore cittadino per nascita riconosciuto come tale sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata su appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
• dichiarazione dei genitori o del tutore presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2029;
ATTENZIONE: Nell’ipotesi in cui, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 maggio 2029 il minore dovesse raggiungere la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall’interessato entro il medesimo termine.
Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:
• Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
• Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
• Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992)
• Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art 14, Legge 91/1992)
il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione resa dai genitori in Consolato.
MODALITÀ:
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e deve essere resa personalmente in Consolato su appuntamento, da fissare inviando una mail a cittadinanza.marsiglia@esteri.it con oggetto “Richiesta Appuntamento – dichiarazione cittadinanza per figlio minore al 24/05/2025” ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra.
Alla mail andrà allegata la seguente documentazione:
• Modulo di richiesta
• Atto di nascita ( consultare la pagina Nascita – sezione Che tipo di atto di nascita devo presentare?)
• Copia dei documenti di identità di entrambi i genitori
• Copia del documento di identità straniero del minore (o certificato di cittadinanza)
• Giustificativo di domicilio recente
A decorrere dal 1 gennaio 2026, le dichiarazioni di cittadinanza di cui sopra non sono più soggette al pagamento del contributo di 250 € a favore del Ministero dell’Interno. La Legge di Bilancio 2026 ha, infatti, previsto, con l’art. 1, comma 513, lettera b, la gratuità per tutte le istanze presentate a partire da tale data.