1. L‘Istituto Nazionale per
2. Al fine di poter fornire informazioni attuali ed operative ai connazionali che ne dovessero far richiesta, e nel ricordare che la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulle prestazioni pensionistiche discende da una previsione normativa (art. 13 della Legge n. 412 del 31.12.1991), si evidenziano in particolare i seguenti punti:
a) i dati da inserire si riferiscono ai redditi percepiti nell’anno 2012 dal titolare, dal coniuge o, nel caso di assegni familiari, anche dai componenti del nucleo familiare;
b) i connazionali dovranno inviare il modulo anche se non hanno redditi oltre alle pensioni italiane;
c) si osserva che e’ stata inserita la sezione n. 11 che deve essere compilata se il pensionato ha svolto nel 2012, svolge o intende svolgere nel 2013, attivita’ di lavoro autonoma, professionale o di impresa;
d) gli interessati possono avvalersi dell’assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Una volta compilato, il modulo per la dichiarazione dei redditi e la relativa documentazione devono essere presentati, entro il 31 luglio 2013, all’Ente di Patronato che provvede a inoltrarli telematicamente all’Istituto. In alternativa i pensionati possono provvedere direttamente;
e) qualora il modulo non venga trasmesso o non sia correttamente compilato, sottoscritto e completo della documentazione richiesta, l’INPS sara’ costretta a sospendere qualsiasi pagamento.
3. Al predetto modulo i connazionali dovranno allegare i seguenti documenti:
– copia del documento d’identita’;
– copia di un documento attestante la cittadinanza;
– certificato dell’Ente estero previdenziale o assistenziale erogatore della pensione.
4. Nel caso di redditi diversi da pensioni estere, l’INPS ha precisato quanto segue:
a) i connazionali residenti nei Paesi sotto indicati dovranno allegare copia della dichiarazione dei redditi presentata all’autorita’ fiscale del paese di residenza:
Australia, Canada, Cipro, Corea, Estonia, Giappone, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Stati Uniti, Turchia, Ungheria, Citta’ del Vaticano, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, Danimarca, Portogallo, Finlandia, Svezia, Belgio, Lussemburgo, Islanda, Austria, Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Repubblica S. Marino;
b) per i pensionati residenti in altri Paesi e’ sufficiente un’autocertificazione dei redditi prodotti.