Si informa l’utenza che e’ stata apportata una modifica alla Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, (articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 allegata al D. Lgs 3 febbraio 2011, n. 71.
Pertanto a partire dal giorno 8/7/2014 i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne ammonteranno ad euro 300,00.
Tale importo dovra’ essere obbligatoriamente percepito al momento della presentazione della domanda. Ovviamente, trattandosi di contributo dovuto per l’esame e trattazione della pratica, esso e’ svincolato dall’esito dell’accertamento. Di conseguenza, la marca virtuale che comprova l’avvenuto pagamento della percezione dovuta dovra’ essere apposta alla ricevuta della domanda di riconoscimento della cittadinanza consegnata agli Uffici consolari al momento della ricezione della pratica, anche se la pratica fosse incompleta.
Sono tenuti al pagamento della percezione tutti i soggetti maggiori di anni 18 che chiedano per se’ il riconoscimento della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo: in primo luogo iure sanguinis, ma anche nelle altre ipotesi di attribuzione ope legis della cittadinanza (iure matrimonii, in caso di straniera coniugata con italiano prima del 27.04.1983 e ove alla stessa non sia gia’ stato riconosciuto il possesso della cittadinanza tramite, per esempio, il rilascio di passaporto, di carta di identita’ o iscrizione in AIRE anteriormente al 08/07/2014, ovvero iuris communicatione in caso la domanda sia presentata nella maggiore eta’ del figlio).
Ove, invece, le istanze o dichiarazioni siano finalizzate all’elezione, acquisto, riacquisto, o concessione della cittadinanza, queste sono soggette al pagamento del contributo di 200 euro previsto dall’art. 9 bis della L. 91/1992. Restano esenti da contributi e diritti, invece, tutte le richieste di riconoscimento di cittadinanza – a qualsiasi titolo e comunque conseguita – presentate a nome di minorenni.
Anche tale voce sara’ esigibile dal 08/07/2014 e verra’ recepita nella Tabella dei diritti consolari informatizzata del programma SIFC, con imputazione al capitolo 2121.
La c.d. “ricostruzione” della cittadinanza riguarda, in particolare, ipotesi di mancato esercizio per lungo tempo dei diritti conseguenti al possesso del nostro status civitatis, con connessa mancata presentazione degli atti di stato civile per la loro trascrizione. Tale servizio e’ stato reso, fino ad oggi, in regime di gratuita’ nonostante l’esame e la conclusione delle domande richiedano adempimenti particolarmente onerosi per gli Uffici consolari all’estero, con considerevoli spese per risorse umane e strumentali utilizzate.
La medesima ratio e’ sottesa all’imposizione della tariffa anche per la trattazione oggi di pratiche inerenti matrimoni celebrati prima del 27 aprile 1983, ovvero di pratiche riguardanti la trasmissione della cittadinanza a un minore, avviate solo oltre il raggiungimento della maggiore eta’ del beneficiario.