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Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori nati all’estero: gratuità e allungamento dei termini per il rilascio della dichiarazione

La legge di bilancio per l’anno 2026 ha apportato specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina le modalità di acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli nati all’estero da genitori, cittadini per nascita, che non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana.

In particolare, le modifiche introdotte prevedono:

  • che le dichiarazioni rese dai genitori possano essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano;
  • la gratuità di tali dichiarazioni, le quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non saranno più soggette al pagamento del contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992 in favore del Ministero dell’Interno.