PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Ai sensi della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima in vigore fra l’Italia e la Francia fino al 4 giugno 2009, i cittadini italiani che hanno acquistato volontariamente la cittadinanza francese prima del 4 giugno 2009 sono incorsi nella perdita della cittadinanza italiana.
Tuttavia il Secondo Protocollo della Convenzione di Strasburgo, entrato in vigore fra la Francia e Italia il 24 marzo 1995, prevedeva il mantenimento della cittadinanza italiana nei seguenti casi di acquisto della cittadinanza francese:
- matrimonio con cittadino francese – cittadino/a italiano/a che acquisisce la cittadinanza francese in quanto coniuge di un cittadino/a francese;
- nascita e residenza stabile in Francia fino alla maggiore età – cittadino/a italiano/a che acquisisce la cittadinanza francese essendo nato/a in Francia e risiedendovi o avendovi risieduto senza interruzione fino ai diciotto anni;
- trasferimento e residenza stabile in Francia prima dei diciotto anni – cittadino/a italiano/a che acquisisce la cittadinanza francese essendosi trasferito/a stabilmente in Francia prima dei diciotto anni.
In base alla normativa attualmente in vigore (Legge 5 febbraio 1992, n. 91) e a seguito della denuncia da parte italiana della Convenzione di Strasburgo, a decorrere dal 4 giugno 2009, il cittadino italiano che acquista un’altra cittadinanza conserva quella italiana, salvo che non vi rinunci espressamente e fatti salvi gli accordi internazionali.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (ART.13 legge 91/1992)
In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:
– ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/1992, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare con l’obbligo di stabilire la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione pena la perdita di validità stessa e conseguente mancato riacquisto dello status civitatis.
– ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/1992 dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
Per maggiori informazioni sulla procedura di riacquisto, si prega di inviare un’email all’indirizzo: cittadinanza.marsiglia@esteri.it
COSTI
Ai sensi dell’art. 14 D.L. n.113 del 4.10.2018, le istanze o le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell’Interno.
Il pagamento di tale contributo (ai sensi della legge n.94/2009 e del D.L. n.113 del 4.10.2018) va effettuato tramite bonifico sul conto corrente postale n. 809020 intestato a:
Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza
PIAZZA DEL VIMINALE 1 – 00184 ROMA
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Specificando la causale (es. riacquisto cittadinanza ex art. 13 legge 91/92 – nome e cognome del richiedente).
DISPOSITIVO STRAORDINARIO DI RIACQUISTO – Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana da effettuarsi dal 01/07/2025 al 31/12/2027
La Legge di conversione del DL n. 36/2025, ha introdotto modalità eccezionali e temporanee di riacquistare la cittadinanza italiana
Chi ne può beneficiare?
Le persone che hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15/08/1992, ai sensi degli articoli 8, n.1, 8 n.2 e 12 della Legge 555/1912 che siano nate in Italia
Oppure
le persone che hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15/08/1992, ai sensi degli articoli 8-1, 8-2 e 12 della Legge 555/1912, che sono nate all’estero e sono state residenti in Italia almeno due anni consecutivi
Quale è la procedura da seguire?
La dichiarazione di riacquisto deve essere sottoscritta, senza necessità di fissare la residenza in Italia, presso il Consolato Generale tra il 1 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Soltanto una volta riunita la documentazione necessaria di seguito indicata, l’interessato potrà contattare l’Ufficio Cittadinanza (cittadinanza.marsiglia@esteri.it) che fisserà un appuntamento per la sottoscrizione della dichiarazione in Consolato.
Qual è la documentazione da presentare in Consolato per poter effettuare la dichiarazione di riacquisto?
– per i nati in Italia
– copia integrale dell’atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al Comune italiano di nascita;
– decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera)
– per i nati all’estero
– copia integrale dell’atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al Comune italiano di nascita;
– certificato storico di residenza rilasciato dal o dai comuni di residenza in Italia, che attesti la residenza in Italia per almeno due anni consecutivi;
– decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera) da richiedere al Tribunal d’Instance del proprio luogo di residenza, attestante le modalità di acquisto della cittadinanza francese, accompagnato da traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.
– la ricevuta del pagamento di 250 euro effettuato in favore del Consolato.
Ai sensi dell’art. 7-ter del D.Lgs. 07.02.201, n. n.71, le istanze o le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana da rendersi ex art. 17 della Legge n. 91/1992, sono infatti soggette al pagamento di una tassa consolare di 250 euro da versare a favore del Consolato Generale d’Italia a Marsiglia:
IBAN: FR76 3047 8000 0201 3894 7200 535 BIC: MONTFRPPXXX
Nella causale del bonifico dovrà essere precisamente indicato: “Nome Cognome – riacquisto Cittadinanza ex art. 17 L. 91/1992”.
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione NON ha effetto retroattivo e il riacquisto dello status civitatis opera dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione.
Dal giorno della perdita della cittadinanza fino al giorno in cui è presentata la dichiarazione di riacquisto, l’interessato è considerato straniero a tutti gli effetti di legge.
A seguito della modifica apportata all’art. 14 della legge n. 91/1992 dalla legge di conversione del D.L. n. 36/2025, il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero non comporta più l’automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore convivente, se residente all’estero.
Per tale acquisto è infatti ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza italiana per almeno due anni anteriormente al riacquisto.
N.B.: Trattasi quindi di fattispecie di acquisto non di competenza del Consolato ma solo eventualmente del Comune di residente in Italia.