{"id":1255,"date":"2023-06-07T10:17:33","date_gmt":"2023-06-07T08:17:33","guid":{"rendered":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/?page_id=1255"},"modified":"2026-04-14T10:12:49","modified_gmt":"2026-04-14T08:12:49","slug":"domande-di-cambiamento-del-nome-o-del-cognome","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/domande-di-cambiamento-del-nome-o-del-cognome\/","title":{"rendered":"Domande di cambiamento del nome o del cognome"},"content":{"rendered":"<p><strong>Si prega di VERIFICARE SEMPRE sul sito internet della PREFETTURA COMPETENTE la PROCEDURA CORRETTA e aggiornata, poich\u00e9 i consolati sono solo intermediari nelle procedure di cambio di nome o cognome.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In base agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, cos\u00ec come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e\u2019 situato l\u2019ufficio dello stato civile dove si trova l\u2019atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Il cittadino italiano residente all\u2019estero puo\u2019 in alternativa presentare una istanza scritta presso il proprio Consolato di riferimento, per il successivo inoltro alla Prefettura competente.<\/p>\n<p><strong>il Consolato non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e\/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura italiana<\/strong>;<\/p>\n<p><strong>Ammissibilit\u00e0 delle domande<\/strong>: nell\u2019ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere <strong>eccezionale<\/strong>, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni : cognomi o nomi <strong>ridicoli<\/strong> o <strong>vergognosi<\/strong> o che <strong>rivelano origine naturale<\/strong>. In nessun caso pu\u00f2 essere richiesta l\u2019attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l\u2019appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l\u2019atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. La legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata.<\/p>\n<p>il Consolato non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento che \u00e9 determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura. L\u2019esito dell\u2019istanza \u00e9 <strong>discrezionale<\/strong> e il Prefetto pu\u00f2 rigettarla se ritiene le motivazioni addotte insufficienti o infondate<\/p>\n<p>Tutta la procedura per il cambiamento del nome e\/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, \u00e9 svolta solo ed esclusivamente in lingua italiana, chi non dovesse avere dimestichezza con l&#8217;italiano dovr\u00e0 considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista.<\/p>\n<p><strong>Procedura delle domande<\/strong> :<\/p>\n<ul>\n<li>Verificare sul sito della Prefettura competente l&#8217;iter e la documentazione necessaria (modulistica, marche da bollo, etc).<\/li>\n<li>Inoltro alla Prefettura (verificare con la Prefettura le modalit\u00e0 di invio)\u00a0 o a questo Consolato (<span style=\"text-decoration: underline;\">inviare tutta la documentazione richiesta dalla Prefettura per posta, ordinaria o raccomandata)<\/span> della documentazione completa; in caso di inoltro al Consolato, provvederemo a inoltrare la vostra domanda alla Prefettura mettendovi in copia dell&#8217;invio.<\/li>\n<li>La Prefettura ha fino a 30 giorni di tempo per dare un riscontro che potra\u2019 essere: accettazione dell\u2019istanza; rigetto dell\u2019istanza; accettazione con riserva (il Prefetto puo\u2019 richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all&#8217;accettazione dell\u2019istanza oppure al suo rigetto).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Se vi \u00e8 accettazione: <\/strong><\/p>\n<p>a. il richiedente sar\u00e0 autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all&#8217;albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. Lo stesso decreto pu\u00f2 prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone. Chiunque ritenga di avere interesse, pu\u00f2 fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell&#8217;ultima affissione o notificazione.<\/p>\n<p>b. Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenter\u00e0 alla Prefettura competente copia dell&#8217;avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.<\/p>\n<p>c. Il Prefetto, accertata la regolarit\u00e0 delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provveder\u00e0 ad emanare il relativo decreto di autorizzazione.<\/p>\n<p>d. L&#8217;interessato potr\u00e0 richiedere\u00a0al Comune di nascita di trascrivere ed annotare il Decreto Definitivo del cambiamento di nome o di cognome<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u26a0\ufe0fATTENZIONE:<\/strong> nel caso in cui non si tratti di una modifica del nome\/cognome di nascita, ma di un\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>errore di trascrizione dell\u2019atto di nascita in Italia<\/strong><\/span>, oppure se si vuole <strong>aggiungere il cognome di uno dei due genitori a un minore (solo nel caso in cui il minore sia nato all&#8217;estero, con doppia nazionalit\u00e0 e possegga nell&#8217;atto di nascita straniero entrambi i cognomi)<\/strong> si prega di inviare per posta qui in Consolato gli elementi utili ad identificare l&#8217;errore (copia di documenti di identit\u00e0, atto di nascita, o altro)<\/p>\n<p><strong>\u26a0\ufe0fATTENZIONE:<\/strong> nel caso in cui la procedura di cambio del nome\/cognome sia <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>gi\u00e0 stata validata in Francia da un Tribunale<\/strong><\/span>, non si deve presentare istanza alla Prefettura, ma inviare al proprio comune di residenza AIRE, o al Consolato di Marsiglia <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>per posta<\/strong><\/span>, la richiesta di riconoscimento della sentenza francese che deve comprendere:<\/p>\n<ul>\n<li>Copia fronte\/retro del documento d\u2019identit\u00e0<\/li>\n<li>Copia conforme della sentenza di cambio nome del Tribunale competente e traduzione giurata in italiano<\/li>\n<li>\n<div align=\"left\">Istanza di trasmissione della sentenza (che pu\u00f2 essere redatta su carta libera) sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell\u2019art. 47 del DPR 445\/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 64 della legge 218\/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non \u00e8 contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti; inserire correttamente le proprie generalit\u00e0 complete e l&#8217;oggetto della propria richiesta.<\/div>\n<\/li>\n<li>copia dell&#8217;estratto di nascita registrato in Francia dove sia stata trascritta la modifica<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si prega di VERIFICARE SEMPRE sul sito internet della PREFETTURA COMPETENTE la PROCEDURA CORRETTA e aggiornata, poich\u00e9 i consolati sono solo intermediari nelle procedure di cambio di nome o cognome. &nbsp; In base agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, cos\u00ec come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, chiunque vuole [&hellip;]","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":111,"menu_order":7,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1255","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1255","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1255"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1255\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4422,"href":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1255\/revisions\/4422"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/111"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1255"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}