{"id":2095,"date":"2024-07-05T09:32:58","date_gmt":"2024-07-05T07:32:58","guid":{"rendered":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/?page_id=2095"},"modified":"2026-03-11T09:49:18","modified_gmt":"2026-03-11T08:49:18","slug":"riconoscimento-per-discendenza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riconoscimento-per-discendenza\/","title":{"rendered":"Riconoscimento per discendenza"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA<\/strong><\/span><\/p>\n<p>La normativa che regola la materia della cittadinanza italiana \u00e8 stata recentemente novellata dal decreto-legge n.36 del 28 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.<\/p>\n<p>Le nuove disposizioni, in vigore dal 24 maggio 2025, non hanno cambiato le modalit\u00e0 di attribuzione della cittadinanza, ma hanno introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all\u2019altra, ai sensi dell\u2019art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.<\/p>\n<p>In particolare \u00e8 stata sottoposta a condizioni la trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione a chi sia nato all\u2019estero e sia in possesso di un\u2019altra cittadinanza (per informazioni sulla registrazione di un figlio minore nato in Francia <a href=\"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/\">clicca qui<\/a>).<\/p>\n<p>In base alla nuova legge n.91 del 1992, <strong>\u00e8 riconosciuto cittadino italiano<\/strong> <em>iure sanguinis<\/em> (dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente <strong>nato in Italia<\/strong> in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha <strong>esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>, ossia che non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/li>\n<li>il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere <strong>a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nulla cambia, quindi, per le persone <u>nate in Italia o in possesso della sola cittadinanza italiana<\/u>, rimanendo vigente il principio dello i<em>us sanguinis<\/em> (diritto di sangue) per il quale il figlio di padre italiano o di madre italiana \u00e8 cittadino alla nascita, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.<\/p>\n<p><strong>Per i nati all\u2019estero e in possesso di altra cittadinanza,<\/strong> invece, <u>non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in qualit\u00e0 di discendente da avo italiano senza limiti di generazione, <\/u>ma solo se ricorrere una delle condizioni introdotte dall\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede<\/strong> \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013 <strong>esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>. Il possesso della sola cittadinanza italiana da parte dell\u2019ascendente, deve essere provato con riferimento al momento della nascita del richiedente o, se deceduto prima, al momento della morte;<\/li>\n<li><strong>un genitore o adottante cittadino \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi<\/strong>, successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana, prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ECCEZIONI ALL\u2019APPLICAZIONE DELL\u2019ART 3-BIS DELLA LEGGE N. 91\/1992<\/strong><\/p>\n<p>Fanno eccezione all\u2019applicazione della nuova normativa (e quindi saranno istruite secondo la normativa applicabile al 27 marzo 2025):<\/p>\n<ul>\n<li><u>le domande corredate della necessaria documentazione<\/u> presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;<\/li>\n<li><u>le domande corredate della necessaria documentazione presentate nel giorno indicato da appuntamento<\/u> comunicato all&#8217;interessato entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;<\/li>\n<li><u>le domande giudiziali di accertamento della cittadinanza<\/u> presentate entro le ore<\/li>\n<li>23:59 del 27 marzo 2025.<\/li>\n<\/ul>\n<p><u>NOTA BENE:<\/u> Tenendo conto del fatto che questo Ufficio Consolare riceve le domande tramite canale postale, per domande \u201cpresentate\u201d entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 si intende:<\/p>\n<ul>\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE DA ALLLEGARE ALL\u2019ISTANZA<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/modulo_1_istanza_iure_sanguinis_11_07_2025.pdf\"><u>L\u2019istanza<\/u><\/a><u>, <\/u>debitamente compilata, sottoscritta e accompagnata da un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0, dovr\u00e0 pervenire corredata dei seguenti documenti:<\/p>\n<ol>\n<li>copia di un giustificativo di domicilio (bolletta Edf, telefonia fissa ecc..);<\/li>\n<li>copia del bonifico effettuato in favore del Consolato (vedere la voce in basso \u201cCOSTI\u201d).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Per la <strong>necessaria documentazione<\/strong> da presentare, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<ol>\n<li><u><\/u><u> Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<li>Certificato di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>NOTA BENE: <\/strong>A differenza di certi paesi dell\u2019America (Canada, Stati Uniti d\u2019America, Brasile, Argentina\u2026), dell\u2019Oceania (Australia fino al 1986, Nuova Zelanda fino al 2006) o dell\u2019Europa (Regno Unito fino al 1983) dove vigeva o vige ancora il diritto del suolo incondizionato (acquisizione della cittadinanza di un dato paese come conseguenza della sola nascita sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori), la Francia ha sempre riconosciuto un diritto del suolo condizionale, cio\u00e8 condizionato a criteri (durata di residenza, luogo di nascita dei genitori\u2026): l\u2019acquisizione della cittadinanza francese non \u00e8 automatica al momento della nascita su territorio francese se i genitori sono cittadini non francesi. Ne consegue che per accertare la continuit\u00e0 nel possesso della cittadinanza italiana, potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione (es: copia del <strong>\u00ab Certificat de nationalit\u00e9 fran\u00e7aise<\/strong> \u00bb , decreto di naturalizzazione, etc) dei discendenti dell\u2019avo italiano attestante le rispettive modalit\u00e0 di acquisto della cittadinanza francese.<\/p>\n<p><strong>Chi rilascia i certificati di nazionalita\u2019 francese:<\/strong> Per dimostrare le modalit\u00e0 di acquisto della cittadinanza francese, nonch\u00e9 la decorrenza, occorrer\u00e0 munirsi del Certificat de Nationalit\u00e9 fran\u00e7aise, da richiedere al Tribunal d\u2019Instance del proprio luogo di residenza.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><u><\/u><u> Per l\u2019applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>A. Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):<\/p>\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali (se Paese non membro dell\u2019Unione Europea);<\/li>\n<\/ul>\n<p>B. Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;<\/p>\n<ul>\n<li>Certificato storico di residenza, da richiedere al o ai Comuni italiani di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>PROVARE LA NON NATURALIZZAZIONE IN FRANCIA<\/strong><\/p>\n<p>A. Al fine di provare la \u201cnon naturalizzazione\u201d francese e dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana, si potr\u00e0 richiedere la prova della non esistenza di un decreto di naturalizzazione a proprio nome o a nome dell\u2019ascendente all\u2019autorit\u00e0 competente:<\/p>\n<p>ARCHIVES NATIONALES, Direction des Publics<\/p>\n<p>59, Rue Guynemer<\/p>\n<p>93383 PIERREFITTE-SUR-SEINE<\/p>\n<p>B. In caso di matrimonio con cittadina\/o francese da parte di cittadino italiano nato in Italia, occorrer\u00e0 acquisire anche la risposta negativa quanto alla trascrizione dell\u2019atto di nascita <u>(che verr\u00e0 considerata facente stato della mancata acquisizione della cittadinanza francese per matrimonio)<\/u> fornita dal:<\/p>\n<p>SERVICE CENTRAL D\u2019ETAT CIVIL DE NANTES<\/p>\n<p>11 Rue de la Maison Blanche<\/p>\n<p>44100 Nantes<\/p>\n<p>C. \u00c8 ugualmente possibile munirsi dell\u2019attestazione rilasciata dalla <em>Mairie<\/em> d\u2019iscrizione nelle cosiddette \u201c<em>listes \u00e9lectorales compl\u00e9mentaires<\/em>\u201d, ossia le liste elettorali alle quali possono iscriversi i cittadini di un Paese membro dell\u2019Unione Europea che intendano esercitare il proprio diritto di voto alle elezioni municipali o a quelle per i Rappresentanti francesi al Parlamento Europeo. <u>La predetta iscrizione far\u00e0 stato della non acquisizione della cittadinanza francese.<\/u><\/p>\n<p><strong>MODALITA\u2019 DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/modulo_1_istanza_iure_sanguinis_11_07_2025.pdf\">L\u2019istanza<\/a>, corredata di tutti i documenti utili, dovr\u00e0 essere inviata per posta a:<\/p>\n<p>CONSOLATO GENERALE D\u2019ITALIA A MARSIGLIA<\/p>\n<p>Ufficio cittadinanza<\/p>\n<p>56, Rue d\u2019Alger \u2013 13005 Marseille<\/p>\n<p>Tutti i documenti devono essere <u>presentati in originale, accompagnati da traduzione in lingua italiana (consulta<a href=\"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/lista_traduttori-2702.pdf\"> la lista<\/a> \u2013 non esaustiva &#8211; dei traduttori giurati della circoscrizione consolare di Marsiglia), <\/u>e non saranno restituiti.<\/p>\n<p>Gli atti di stato civile emessi in Francia non necessitano di traduzione se rilasciati su modelli plurilingue, ai sensi della convenzione di Vienna del 1976, n\u00e9 di legalizzazione (vedi la rubrica <a href=\"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">\u201cTraduzione e legalizzazione dei documenti\u201d<\/a>).<\/p>\n<p>Per la traduzione e la legalizzazione dei certificati di paesi diversi dalla Francia, si invita a visitare il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell\u2019istanza di cittadinanza.<\/p>\n<p><u>La ricerca della documentazione \u00e8 esclusivo onere del richiedente.<\/u><\/p>\n<p>Il termine per la conclusione dei procedimenti per l\u2019accertamento del possesso della cittadinanza italiana \u00e8 modificato a 36 mesi, dal novellato art.10, comma 7, del decreto-legislativo 3 febbraio 2011, n.71 cosi&#8217; come modificato dalla legge 19 gennaio 2026, n.11.<\/p>\n<p><strong>COSTI<\/strong><\/p>\n<p>A decorrere dal 1 gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di <strong>600 Euro.<\/strong> Il pagamento di diritti consolari dovr\u00e0 essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato Generale d\u2019Italia:<\/p>\n<p>IBAN: FR76 3047 8000 0201 3894 7200 535 BIC: MONTFRPPXXX<\/p>\n<p>Nella causale del bonifico dovr\u00e0 essere precisamente indicato: \u201cNome Cognome Cittadinanza\u201d.<\/p>\n<p>Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l\u2019esito positivo del procedimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA La normativa che regola la materia della cittadinanza italiana \u00e8 stata recentemente novellata dal decreto-legge n.36 del 28 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. 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