{"id":481,"date":"2023-03-09T12:51:31","date_gmt":"2023-03-09T11:51:31","guid":{"rendered":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/?page_id=481"},"modified":"2026-01-05T16:01:03","modified_gmt":"2026-01-05T15:01:03","slug":"nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/","title":{"rendered":"Nascita"},"content":{"rendered":"<p>Con l\u2019emanazione del decreto-legge n.36\/2025 e la sua successiva conversione (legge n.74 del 23\/05\/2025), il quadro normativo \u00e8 cambiato.<\/p>\n<p>Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91\/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza tra cui si annovera anche quello per nascita da genitore italiano.<\/p>\n<p>In ragione di tanto, la nuova disciplina si applica anche alle richieste di trascrizione dell\u2019atto di nascita del figlio minorenne nato all\u2019estero da un cittadino.<\/p>\n<p>Il minore\u00a0<strong><u>nato all\u2019estero<\/u><\/strong>\u00a0da genitore\/i italiano\/i<strong>, anche prima<\/strong> della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23\/05\/2025, <strong>\u00e8 cittadino italiano <u>solo se<\/u> ricorre almeno una delle seguenti condizioni:<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. al momento della nascita il minore non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza &#8211; per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc<\/strong>;<\/p>\n<p>Alla richiesta di trascrizione devono essere allegati, oltre alla consueta documentazione, documenti idonei a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilit\u00e0 di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.<\/p>\n<p><strong>B. al momento della nascita un genitore (anche adottivo) o un nonno\/a possiede \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>;<\/p>\n<p>Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa \u00e8 avvenuta prima della nascita del minore).<\/p>\n<p>In entrambi i casi di cui ai punti A e B, <strong>\u00e8 onere del richiedente fornire la documentazione utile <\/strong>(consultare la pagina &#8220;<a href=\"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riconoscimento-per-discendenza\/\">Riconoscimento per discendenza<\/a>&#8220;)<strong>. Non sar\u00e0 ritenuta valida alcuna autodichiarazione (attestation sur l\u2019honneur)<\/strong> sul mancato possesso di altra cittadinanza.<\/p>\n<p><strong>C. il genitore cittadino italiano \u2013 anche se in possesso di altre cittadinanze &#8211; \u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni <u>continuativi<\/u> successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e <u>prima della data di nascita o di adozione<\/u> del figlio\/a.<\/strong><\/p>\n<p>La residenza in Italia del genitore deve essere continuativa e deve essere stata maturata dopo l\u2019acquisto della cittadinanza da parte di quest\u2019ultimo. <strong>Non rilevano eventuali periodi di residenza in Italia del genitore o dell\u2019adottante non cittadino<\/strong>.<\/p>\n<p>La residenza dovr\u00e0 essere provata mediante <strong>un certificato storico di residenza<\/strong> rilasciato dal Comune competente.<\/p>\n<p>Le richieste di trascrizioni di atti di nascita pervenute <strong>NON oltre le ore 23.59 del 27 marzo 2025<\/strong>, <strong>rimangono assoggettate alla disciplina previgente<\/strong> e dunque <strong>NON<\/strong> trovano applicazione i meccanismi di limitazione della trasmissione automatica della cittadinanza italiana previsti dall\u2019art. 3 bis della legge n. 91\/92.<\/p>\n<p><strong><u>NOTA BENE<\/u><\/strong>: Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell\u2019atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilit\u00e0 della cittadinanza italiana. Questo Consolato Generale emetter\u00e0 formale provvedimento di preavviso di diniego (rifiuto) in presenza di domande inviate incomplete.<\/p>\n<p>Qualora il proprio caso NON rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla sezione <a href=\"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/nuovi-casi-di-acquisto-della-cittadinanza-allestero-figli-minorenni-di-cittadini-che-non-trasmettono-automaticamente-la-cittadinanza-italiana\/\">\u201c Nuovi casi di acquisto della cittadinanza all&#8217;estero\u201d.<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>MODALIT\u00c0 DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>La richiesta deve essere presentata per posta e IN ORIGINALE direttamente al Consolato Generale al seguente indirizzo:<\/p>\n<p>Consolato Generale d\u2019Italia a Marsiglia \u2013 Ufficio Stato civile<\/p>\n<p>56, Rue d\u2019Alger-13005 MARSEILLE<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE PER REGISTRARE UNA NASCITA AVVENUTA IN FRANCIA<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/2025-06-13-istanza-trascrizione-nascita.pdf\">modulo di richiesta<\/a> debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori <strong>;<\/strong><\/li>\n<li>fotocopia dei documenti d\u2019identit\u00e0 dei genitori<\/li>\n<li>giustificativo domicilio recente<\/li>\n<li>atto di nascita in originale (le fotocopie non sono accettate)<\/li>\n<li>documenti idonei a dimostrare il ricorrere delle circostanze rilevanti ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana di cui ai punti A. B. e C. sopra elencati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>CHE TIPO DI ATTO DI NASCITA DEVO PRESENTARE?<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FIGLI NATI IN COSTANZA DI MATRIMONIO: <\/strong><\/p>\n<p>Estratto dell\u2019atto di nascita in originale su formulario plurilingue (disponibile presso tutte le Mairies): non necessita di traduzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO:\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>La procedura \u00e8 diversa a seconda delle modalit\u00e0 con le quali \u00e8 avvenuto il riconoscimento\u00a0 (indicato sulla copia integrale dell\u2019atto di nascita).<\/p>\n<p><strong>PER QUESTO<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li>Qualora la <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>nascita non sia ancora avvenuta<\/strong> <\/span>e non si fosse ancora provveduto al riconoscimento, si consiglia di preferire il riconoscimento prenatale congiunto (ossia che entrambi i genitori si presentino alla Mairie dichiarando congiuntamente di riconoscere il nascituro) al fine di semplificare la successiva procedura di trascrizione.<\/li>\n<li>Qualora <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>la nascita sia gi\u00e0 avvenuta<\/strong><\/span> e sull&#8217;atto di nascita solo uno dei due genitori figura nella sezione &#8220;parent declarant&#8221;, se non \u00e9 possibile rendersi disponibili per un appuntamento in Consolato per effettuare il suddetto riconoscimento congiunto, i genitori lo possono effettuare tramite un notaio. In questo caso dovranno contattattare un notiaio esercente in Francia, facendogli compilare il <a href=\"https:\/\/consmarsiglia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/FAC-SIMILE-PER-NOTAIO.docx\">presente modulo<\/a> e inviare poi l&#8217;originale insieme al resto della richiesta di trascrizione dell&#8217;atto di nascita.<\/li>\n<li>Se nessuna delle precedenti opzioni \u00e9 stata scelta dai genitori, una volta ricevuta e trattata la vostra domanda di trascrizione e appurato che un solo genitore figura nella sezione &#8220;parent declarant&#8221; dell&#8217;atto di nascita, verrete contattati per fissare un appuntamento in Consolato a marsiglia per effettuare il riconoscimento congiunto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Qui di seguito, il dettagluio dei documenti da inviare OBBLIGATORIAMENTE in <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>ORIGINALE\u00a0<\/strong><\/span> \u00a0e per <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>VIA POSTALE<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>1. Figlio\/a riconosciuto\/a contemporaneamente da entrambi i genitori alla Mairie, prima della nascita:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Copia integrale in originale dell\u2019atto di nascita (contenente l\u2019indicazione dell\u2019avvenuto riconoscimento), con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato;<\/li>\n<li>Se riconoscimento congiunto fatto a parte in Mairie: atto di riconoscimento in originale con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2. Figlio\/a riconosciuto\/a tramite notaio :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale in originale dell\u2019atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.<\/li>\n<li>atto di riconoscimento notarile<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>3. Figlio\/a riconosciuto\/a alla Mairie solo dal padre prima della nascita:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale in originale dell\u2019atto di nascita (contenente l\u2019indicazione dell\u2019avvenuto riconoscimento), con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In questo caso \u00e8<strong> necessaria la presenza di entrambi i genitori (previo appuntamento concordato via email<\/strong>) in Consolato Generale per firmare un atto pubblico di riconoscimento (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.). Verrete contattati per fissare un appuntamento.<\/p>\n<p><strong>4. Figlio\/a riconosciuto\/a alla Mairie solo dal padre al momento della dichiarazione di nascita:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale in originale dell\u2019atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In questo caso \u00e8 <strong>necessaria la presenza della madre (previo appuntamento concordato via email<\/strong>) in Consolato per firmare un atto pubblico di riconoscimento e (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.). Verrete contattati per fissare un appuntamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>ATTRIBUZIONE DEL NOME AI NATI IN FRANCIA:<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Si informa che ai sensi della normativa francese la virgola apposta tra i nomi ha il valore di uno spazio e cio\u00e8 serve esclusivamente a distinguere gli elementi che compongono il nome. <strong>Pertanto in presenza di pi\u00f9 nomi nell\u2019atto di nascita francese, anche se separati da una virgola, verr\u00e0 trasmessa al Comune italiano la richiesta di trascrizione e di iscrizione all\u2019AIRE indicando tutti i nomi presenti sull\u2019atto francese, ma senza le virgole.<\/strong><\/p>\n<p>I genitori che desiderino attribuire al figlio\/a un solo nome, dovranno quindi avere cura di dichiararne uno soltanto all\u2019Ufficiale di stato civile francese che rediger\u00e0 l\u2019atto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con l\u2019emanazione del decreto-legge n.36\/2025 e la sua successiva conversione (legge n.74 del 23\/05\/2025), il quadro normativo \u00e8 cambiato. 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