Per le elezioni del Parlamento europeo si può votare UNA VOLTA SOLA.
In vista delle prossime consultazioni elettorali europee, si rammenta ai connazionali il divieto assoluto di doppio voto e di doppia candidatura.
L’articolo 4 della Direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993 (modificata dalla Direttiva 2013/1/UE del 20 dicembre 2012) stabilisce che nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni europee.
La stessa norma prevede che l’elettore comunitario eserciti il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d’origine e che nessuno possa votare più di una volta nel corso della medesima tornata elettorale.
Con il Ministero italiano dell’Interno sono state approfondite le modalità di applicazione della Direttiva, il cui art. 13 disciplina lo scambio di informazioni tra i referenti appositamente nominati dai Paesi UE (per l’Italia il referente è il Viminale) per evitare il doppio voto e la doppia candidatura. Al riguardo, si ritiene utile rammentare che il divieto di doppio voto e doppia candidatura ricorre in tre circostanze:
1) voti per i candidati spettanti allo Stato membro di residenza? Non puoi votare anche per quelli spettanti all’Italia, e viceversa;
2)voti per i candidati spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari nei Paesi UE? Non puoi farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa;
3)Sei in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea? Puoi esercitare il tuo diritto di voto una sola volta, ovvero a favore dei candidati spettanti a uno solo degli Stati di cui sei cittadino