Con l’emanazione del decreto-legge n.36/2025 e la sua successiva conversione (legge n.74 del 23/05/2025), il quadro normativo è cambiato.
Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza tra cui si annovera anche quello per nascita da genitore italiano.
In ragione di tanto, la nuova disciplina si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i, anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23/05/2025, è cittadino italiano solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
A. al momento della nascita il minore non ha né può avere nessun’altra cittadinanza – per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc;
Alla richiesta di trascrizione devono essere allegati, oltre alla consueta documentazione, documenti idonei a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilità di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.
B. al momento della nascita un genitore (anche adottivo) o un nonno/a possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa è avvenuta prima della nascita del minore).
In entrambi i casi di cui ai punti A e B, è onere del richiedente fornire la documentazione utile (consultare la pagina “Riconoscimento per discendenza“). Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione (attestation sur l’honneur) sul mancato possesso di altra cittadinanza.
C. il genitore cittadino italiano – anche se in possesso di altre cittadinanze – è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio/a.
La residenza in Italia del genitore deve essere continuativa e deve essere stata maturata dopo l’acquisto della cittadinanza da parte di quest’ultimo. Non rilevano eventuali periodi di residenza in Italia del genitore o dell’adottante non cittadino.
La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.
Le richieste di trascrizioni di atti di nascita pervenute NON oltre le ore 23.59 del 27 marzo 2025, rimangono assoggettate alla disciplina previgente e dunque NON trovano applicazione i meccanismi di limitazione della trasmissione automatica della cittadinanza italiana previsti dall’art. 3 bis della legge n. 91/92.
NOTA BENE: Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana. Questo Consolato Generale emetterà formale provvedimento di preavviso di diniego (rifiuto) in presenza di domande inviate incomplete.
Qualora il proprio caso NON rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla sezione “ Nuovi casi di acquisto della cittadinanza all’estero”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE
La richiesta deve essere presentata per posta e IN ORIGINALE direttamente al Consolato Generale al seguente indirizzo:
Consolato Generale d’Italia a Marsiglia – Ufficio Stato civile
56, Rue d’Alger-13005 MARSEILLE
DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE PER REGISTRARE UNA NASCITA AVVENUTA IN FRANCIA
- modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori *;
- fotocopia dei documenti d’identità dei genitori
- giustificativo domicilio recente
- atto di nascita in originale (le fotocopie non sono accettate)
- documenti idonei a dimostrare il ricorrere delle circostanze rilevanti ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana di cui ai punti A. B. e C. sopra elencati.
* ATTENZIONE: se uno dei genitori è straniero (ossia non è cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea), la firma apposta sul modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita dovrà essere autenticata presso una Mairie, un notaio o direttamente presso questo Consolato Generale, previo appuntamento.
CHE TIPO DI ATTO DI NASCITA DEVO PRESENTARE?
FIGLI NATI IN COSTANZA DI MATRIMONIO:
Estratto dell’atto di nascita in originale su formulario plurilingue (disponibile presso tutte le Mairies): non necessita di traduzione.
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO:
La procedura è diversa a seconda delle modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento alla Mairie (indicato sulla copia integrale dell’atto di nascita).
NB: qualora la nascita non sia ancora avvenuta e non si fosse ancora provveduto al riconoscimento, si consiglia di preferire il riconoscimento prenatale congiunto (ossia la presenza contemporanea di entrambi i genitori presso una qualsiasi Mairie) al fine di semplificare la procedura di trascrizione che, in tal caso, non richiederà la presenza della madre in Consolato (procedura interamente postale come indicato al punto 1).
1. Figlio/a riconosciuto/a contemporaneamente da entrambi i genitori alla Mairie, prima della nascita:
- copia integrale in originale dell’atto di nascita (contenente l’indicazione dell’avvenuto riconoscimento), con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato;
- atto di riconoscimento in originale con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.
In questo caso tutta la procedura è effettuata per posta cartacea.
2. Figlio/a riconosciuto/a alla Mairie solo dal padre prima della nascita:
- copia integrale in originale dell’atto di nascita (contenente l’indicazione dell’avvenuto riconoscimento), con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.
In questo caso è necessaria la presenza di entrambi i genitori (previo appuntamento concordato via email) in Consolato Generale per firmare un atto pubblico di riconoscimento (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.).
3. Figlio/a riconosciuto/a alla Mairie solo dal padre al momento della dichiarazione di nascita:
- copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.
In questo caso è necessaria la presenza della madre (previo appuntamento concordato via email) in Consolato per firmare un atto pubblico di riconoscimento e (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.).
ATTRIBUZIONE DEL NOME AI NATI IN FRANCIA:
Si informa che ai sensi della normativa francese la virgola apposta tra i nomi ha il valore di uno spazio e cioè serve esclusivamente a distinguere gli elementi che compongono il nome. Pertanto in presenza di più nomi nell’atto di nascita francese, anche se separati da una virgola, verrà trasmessa al Comune italiano la richiesta di trascrizione e di iscrizione all’AIRE indicando tutti i nomi presenti sull’atto francese, ma senza le virgole.
I genitori che desiderino attribuire al figlio/a un solo nome, dovranno quindi avere cura di dichiararne uno soltanto all’Ufficiale di stato civile francese che redigerà l’atto.