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Riconoscimento per discendenza

CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA

La normativa che regola la materia della cittadinanza italiana è stata recentemente novellata dal decreto-legge n.36 del 28 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 24 maggio 2025, non hanno cambiato le modalità di attribuzione della cittadinanza, ma hanno introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, ai sensi dell’art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In particolare è stata sottoposta a condizioni la trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione a chi sia nato all’estero e sia in possesso di un’altra cittadinanza (per informazioni sulla registrazione di un figlio minore nato in Francia clicca qui).

In base alla nuova legge n.91 del 1992, è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

Nulla cambia, quindi, per le persone nate in Italia o in possesso della sola cittadinanza italiana, rimanendo vigente il principio dello ius sanguinis (diritto di sangue) per il quale il figlio di padre italiano o di madre italiana è cittadino alla nascita, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Per i nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza, invece, non sarà più possibile chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in qualità di discendente da avo italiano senza limiti di generazione, ma solo se ricorrere una delle condizioni introdotte dall’articolo 3-bis della legge n. 91/1992:

  • un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. Il possesso della sola cittadinanza italiana da parte dell’ascendente, deve essere provato con riferimento al momento della nascita del richiedente o, se deceduto prima, al momento della morte;
  • un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della data di nascita o di adozione del figlio.

ECCEZIONI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART 3-BIS DELLA LEGGE N. 91/1992

Fanno eccezione all’applicazione della nuova normativa (e quindi saranno istruite secondo la normativa applicabile al 27 marzo 2025):

  • le domande corredate della necessaria documentazione presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
  • le domande corredate della necessaria documentazione presentate nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
  • le domande giudiziali di accertamento della cittadinanza presentate entro le ore
  • 23:59 del 27 marzo 2025.

NOTA BENE: Tenendo conto del fatto che questo Ufficio Consolare riceve le domande tramite canale postale, per domande “presentate” entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 si intende:

  • Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
  • Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLLEGARE ALL’ISTANZA

L’istanza, debitamente compilata, sottoscritta e accompagnata da un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire corredata dei seguenti documenti:

  1. copia di un giustificativo di domicilio (bolletta Edf, telefonia fissa ecc..);
  2. copia del bonifico effettuato in favore del Consolato (vedere la voce in basso “COSTI”).

 Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire:

  1. Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
  • Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
  • Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  • Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  • Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
  • Certificato di residenza.

NOTA BENE: A differenza di certi paesi dell’America (Canada, Stati Uniti d’America, Brasile, Argentina…), dell’Oceania (Australia fino al 1986, Nuova Zelanda fino al 2006) o dell’Europa (Regno Unito fino al 1983) dove vigeva o vige ancora il diritto del suolo incondizionato (acquisizione della cittadinanza di un dato paese come conseguenza della sola nascita sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori), la Francia ha sempre riconosciuto un diritto del suolo condizionale, cioè condizionato a criteri (durata di residenza, luogo di nascita dei genitori…): l’acquisizione della cittadinanza francese non è automatica al momento della nascita su territorio francese se i genitori sono cittadini non francesi. Ne consegue che per accertare la continuità nel possesso della cittadinanza italiana, potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione (es: copia del « Certificat de nationalité française » , decreto di naturalizzazione, etc) dei discendenti dell’avo italiano attestante le rispettive modalità di acquisto della cittadinanza francese.

Chi rilascia i certificati di nazionalita’ francese: Per dimostrare le modalità di acquisto della cittadinanza francese, nonché la decorrenza, occorrerà munirsi del Certificat de Nationalité française, da richiedere al Tribunal d’Instance del proprio luogo di residenza.

  1. Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:

A. Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):

  • Certificati negativi di cittadinanza;
  • Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
  • Certificati di non iscrizione alle liste elettorali (se Paese non membro dell’Unione Europea);

B. Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;

  • Certificato storico di residenza, da richiedere al o ai Comuni italiani di residenza.

PROVARE LA NON NATURALIZZAZIONE IN FRANCIA

A. Al fine di provare la “non naturalizzazione” francese e dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana, si potrà richiedere la prova della non esistenza di un decreto di naturalizzazione a proprio nome o a nome dell’ascendente all’autorità competente:

ARCHIVES NATIONALES, Direction des Publics

59, Rue Guynemer

93383 PIERREFITTE-SUR-SEINE

B. In caso di matrimonio con cittadina/o francese da parte di cittadino italiano nato in Italia, occorrerà acquisire anche la risposta negativa quanto alla trascrizione dell’atto di nascita (che verrà considerata facente stato della mancata acquisizione della cittadinanza francese per matrimonio) fornita dal:

SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL DE NANTES

11 Rue de la Maison Blanche

44100 Nantes

C. È ugualmente possibile munirsi dell’attestazione rilasciata dalla Mairie d’iscrizione nelle cosiddette “listes électorales complémentaires”, ossia le liste elettorali alle quali possono iscriversi i cittadini di un Paese membro dell’Unione Europea che intendano esercitare il proprio diritto di voto alle elezioni municipali o a quelle per i Rappresentanti francesi al Parlamento Europeo. La predetta iscrizione farà stato della non acquisizione della cittadinanza francese.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza, corredata di tutti i documenti utili, dovrà essere inviata per posta a:

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A MARSIGLIA

Ufficio cittadinanza

56, Rue d’Alger – 13005 Marseille

Tutti i documenti devono essere presentati in originale, accompagnati da traduzione in lingua italiana (consulta la lista – non esaustiva – dei traduttori giurati della circoscrizione consolare di Marsiglia), e non saranno restituiti.

Gli atti di stato civile emessi in Francia non necessitano di traduzione se rilasciati su modelli plurilingue, ai sensi della convenzione di Vienna del 1976, né di legalizzazione (vedi la rubrica “Traduzione e legalizzazione dei documenti”).

Per la traduzione e la legalizzazione dei certificati di paesi diversi dalla Francia, si invita a visitare il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato.

L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.

La ricerca della documentazione è esclusivo onere del richiedente.

Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.

COSTI

A decorrere dal 1 gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 600 Euro. Il pagamento di diritti consolari dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato Generale d’Italia:

IBAN: FR76 3047 8000 0201 3894 7200 535 BIC: MONTFRPPXXX

Nella causale del bonifico dovrà essere precisamente indicato: “Nome Cognome Cittadinanza”.

Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.