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Cittadinanza

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992, e si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue) per il quale chi nasce da padre o da madre italiani è cittadino italiano.

Il decreto legge n. 36 del 28 marzo 2025 è stato convertito con modificazioni nella legge n. 74 del 23 maggio 2025 con vigenza dal 24 maggio 2025.

La suddetta legge di conversione riforma la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 introducendo limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra per chi sia nato all’estero, ai sensi dell’art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In particolare, la trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione a chi sia nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza avviene soltanto se ricorre almeno una delle condizioni introdotte dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992:

  • un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana
  • un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italianaprima della data di nascita (o adozione) del figlio richiedente.

Si rinvia ad un’attenta lettura delle disposizioni normative e delle pagine del menù a destra che contengono tutte le informazioni sulle procedure e sulla documentazione necessaria per presentare domanda di cittadinanza. Non si darà seguito a richieste di informazioni già contenute in questa sezione del sito che pervengano via e-mail o al telefono. Per richiedere informazioni non presenti in questa sezione si può contattare l’Ufficio Cittadinanza scrivendo una e-mail a cittadinanza.marsiglia@esteri.it.

Si ricorda che tutte le comunicazioni con i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio (ex Art. 5 L. 91/1992) avvengono esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Interno ALI/CIVES e non per e-mail o altri mezzi.

 

Chi si può rivolgere al Consolato Generale d’Italia a Marsiglia?

Possono rivolgersi al Consolato Generale d’Italia a Marsiglia esclusivamente i residenti nei dipartimenti: 09 Ariège – 11 Aude -12 Aveyron –  13 Bouches-du-Rhône – 16 Charente – 17 Charente-Maritime – 20 Corse du Sud (2A)  – 20 Haute Corse (2B) – 24 Dordogne – 30 Gard –  31  Haute-Garonne – 32 Gers – 33 Gironde –  34 Hérault –  40 Landes – 46 Lot – 47 Lot-et-Garonne  – 48 Lozère – 64 Pyrénées-Atlantiques – 65 Hautes-Pyrénées  – 66  Pyrénées-Orientales – 79 Deux-Sèvres – 81 Tarn – 82 Tarn-et-Garonne  – 83 Var  – 84 Vaucluse –  86  Vienne.