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Nascita

Con l’emanazione del decreto-legge n.36/2025 e la sua successiva conversione (legge n.74 del 23/05/2025), il quadro normativo è cambiato. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino.

Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i, anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23/05/2025, non è automaticamente cittadino italiano, ma solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

CASO 1: al momento della nascita il minore non ha né può avere nessun’altra cittadinanza.

Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applichi questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero).

Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la registrazione della nascita o la dichiarazione di opzione presso le competenti Autorità straniere, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

Per il minore nato all’estero da due cittadini in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana inviare documentazione che dimostri che entrambi i genitori siano in possesso della sola cittadinanza italiana.
Ad esempio, per escludere il possesso della cittadinanza francese si potrà inviare:
• una attestation d’inscription sur les listes complémentaires européennes française et/ou complémentaires municipales française da scaricare al seguente link https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 o da richiedere alla Mairie francese di residenza ;
• una copia della carte électorale française délivrée à un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France
• risposta negativa quanto alla trascrizione dell’atto di nascita fornita dal:
SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL DE NANTES
11 Rue de la Maison Blanche
4100 Nantes

NOTA BENE: Il certificato elettorale italiano non è una prova di non acquisto della cittadinanza francese.

Il genitore che ha risieduto in uno o più Paesi diversi dalla Francia per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, dovrà produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

CASO 2 :Il genitore cittadino italiano dalla nascita deve aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a,
oppure
Il genitore cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione (residenza o matrimonio) deve aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza e prima della data di nascita del figlio/a. Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.

CASO 3. Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.

Trasmettere idonea documentazione rilasciata dalle Autorità locali competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze da parte del genitore italiano.
Ad esempio, per escludere il possesso della cittadinanza francese si potrà inviare:
• una attestation d’inscription sur les listes complémentaires européennes française et/ou complémentaires municipales française da scaricare al seguente link https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 o da richiedere alla Mairie francese di residenza ;
• una copia della carte électorale française délivrée à un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France
• risposta negativa quanto alla trascrizione dell’atto di nascita fornita dal:
SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL DE NANTES
11 Rue de la Maison Blanche
4100 Nantes

NOTA BENE: Il certificato elettorale italiano non è una prova di non acquisto della cittadinanza francese.

Il genitore che ha risieduto in uno o più Paesi diversi dalla Francia per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, dovrà produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.

Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

CASO 4: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Inviare idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze.

Ad esempio, per escludere il possesso della cittadinanza francese si potrà inviare:
• una attestation d’inscription sur les listes complémentaires européennes française et/ou complémentaires municipales française da scaricare al seguente link https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 o da richiedere alla Mairie francese di residenza ;
• una copia della carte électorale française délivrée à un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France
• una attestation de non-naturalisation française rilasciata dagli Archives Nationales francesi debitamente tradotta in italiano da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese.
• risposta negativa quanto alla trascrizione dell’atto di nascita fornita dal:
SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL DE NANTES
11 Rue de la Maison Blanche
4100 Nantes

NOTA BENE: Il certificato elettorale italiano non è una prova di non acquisto della cittadinanza francese.

Relativamente al nonno che ha risieduto in uno o più Paesi diversi dalla Francia per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, si dovranno produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.

Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
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Le richieste di trascrizioni di atti di nascita pervenute NON oltre le ore 23.59 del 27 marzo 2025, rimangono assoggettate alla disciplina previgente e dunque NON trovano applicazione i meccanismi di limitazione della trasmissione automatica della cittadinanza italiana previsti dall’art. 3 bis della legge n. 91/92.

NOTA BENE: Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana. Questo Consolato Generale emetterà formale provvedimento di preavviso di diniego (rifiuto) in presenza di domande inviate incomplete.

Qualora il proprio caso NON rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla sezione Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)”.

Per quesiti o richieste di chiarimenti su quanto sopra, contattare cittadinanza.marsiglia@esteri.it

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE

La richiesta deve essere presentata per posta e IN ORIGINALE direttamente al Consolato Generale al seguente indirizzo:
Consolato Generale d’Italia a Marsiglia – Ufficio Cittadinanza
56, Rue d’Alger-13005 MARSEILLE

DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE PER REGISTRARE UNA NASCITA AVVENUTA IN FRANCIA

a) modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori
b) fotocopia dei documenti d’identità dei genitori
c) giustificativo domicilio recente
d) atto di nascita in originale (le fotocopie non sono accettate)
e) documenti idonei a dimostrare il ricorrere delle circostanze rilevanti ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana secondo i punti sopra elencati

CHE TIPO DI ATTO DI NASCITA DEVO PRESENTARE?

1. FIGLI NATI IN COSTANZA DI MATRIMONIO:

Estratto dell’atto di nascita in originale su formulario plurilingue (disponibile presso tutte le Mairies): non necessita di traduzione.

2. FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO:

In caso di nascita fuori dal matrimonio non è possibile accettare un estratto plurilingue dell’atto di nascita in quanto non esplicita le modalità di dichiarazione e di riconoscimento del minore.

La procedura è diversa a seconda delle modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento alla Mairie (indicato sulla copia integrale dell’atto di nascita).

Qualora la nascita non sia ancora avvenuta e non si fosse ancora provveduto al riconoscimento, si consiglia di preferire il riconoscimento prenatale congiunto (ossia la sottoscrizione dell’atto da parte di entrambi i genitori presso una qualsiasi Mairie avendo cura che entrambi compaiano come dichiaranti nonostante in Francia il riconoscimento materno non sia più previsto) al fine di semplificare la procedura di trascrizione.

Qualora la nascita sia già avvenuta e l’atto di nascita indica solo il riconoscimento paterno, se non é possibile rendersi disponibili per un appuntamento in Consolato per effettuare il suddetto riconoscimento congiunto, i genitori lo possono effettuare tramite un notaio. In questo caso dovranno contattare un notaio esercente in Francia, facendogli compilare il presente modulo e inviare poi l’originale insieme al resto della richiesta di trascrizione dell’atto di nascita.

Se nessuna delle precedenti opzioni é stata scelta dai genitori, una volta ricevuta e trattata la vostra domanda di trascrizione e appurato che l’atto di nascita indica solo il riconoscimento paterno, verrete contattati per fissare un appuntamento in Consolato a Marsiglia per effettuare il riconoscimento congiunto.

Qui di seguito, il dettaglio dei documenti da inviare OBBLIGATORIAMENTE in ORIGINALE e per VIA POSTALE

1. Figlio/a riconosciuto/a contemporaneamente da entrambi i genitori alla Mairie, prima della nascita:
Copia integrale in originale dell’atto di nascita (contenente l’indicazione dell’avvenuto riconoscimento), con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato;

Se riconoscimento congiunto fatto a parte in Mairie: atto di riconoscimento in originale con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.

2. Figlio/a riconosciuto/a tramite notaio:

copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.
atto di riconoscimento notarile.

3. Figlio/a riconosciuto/a alla Mairie solo dal padre prima della nascita:

copia integrale in originale dell’atto di nascita (contenente l’indicazione dell’avvenuto riconoscimento), con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.

In questo caso è necessaria la presenza di entrambi i genitori (previo appuntamento concordato via email) in Consolato Generale per firmare un atto pubblico di riconoscimento (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.). Verrete contattati per fissare un appuntamento.

4. Figlio/a riconosciuto/a alla Mairie solo dal padre al momento della dichiarazione di nascita:

copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato.
In questo caso è necessaria la presenza della madre (previo appuntamento concordato via email) in Consolato per firmare un atto pubblico di riconoscimento e (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.). Verrete contattati per fissare un appuntamento.
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ATTRIBUZIONE DEL NOME AI NATI IN FRANCIA:
Si informa che ai sensi della normativa francese la virgola apposta tra i nomi ha il valore di uno spazio e cioè serve esclusivamente a distinguere gli elementi che compongono il nome. Pertanto in presenza di più nomi nell’atto di nascita francese, anche se separati da una virgola, verrà trasmessa al Comune italiano la richiesta di trascrizione e di iscrizione all’AIRE indicando tutti i nomi presenti sull’atto francese, ma senza le virgole.

I genitori che desiderino attribuire al figlio/a un solo nome, dovranno quindi avere cura di dichiararne uno soltanto all’Ufficiale di stato civile francese che redigerà l’atto.